Tra i principali agenti inquinanti presenti nei nostri ambienti, il più insidioso è il gas radon, elemento radioattivo naturale che tende ad accumularsi negli ambienti confinati, soprattutto nei livelli bassi degli edifici a contatto con il terreno. A differenza di altri gas, il radon è inodore, dunque è impossibile avvertirne la presenza se non attraverso un’indagine specifica.
Per proteggere la popolazione dall’esposizione al radon presente nelle abitazioni in Italia non c’è attualmente una normativa specifica, ma si tiene conto della raccomandazione dell’Unione Europea (la direttiva 59/2013 Euratom) che fissa come limite come limite, sia per le abitazioni che per i luoghi di lavoro un valore medio annuale di 300 Bq/m3 (Becquerel al metro cubo) e invita ogni Stato a promuovere interventi di monitoraggio del gas per prevenire i rischi dovuti all’esposizione prolungata.
In Italia esiste però una normativa (Dlgs.241/2000) per il radon solo nei luoghi di lavoro (incluse le scuole), per i quali, se la concentrazione di questo gas supera il livello d’azione (pari a 500 Bq m3), il datore di lavoro è obbligato ad adempiere ad una serie di azioni, tra cui il risanamento dei locali, al fine di ridurre l’esposizione dei lavoratori al radon.
Nel 2002 poi è stato elaborato anche un Piano nazionale radon (Pnr) a cui partecipa un gruppo multidisciplinare di esperti che punta a mettere in campo tutte le azioni necessarie per affrontare e contenere il problema a salvaguardia della salute del cittadino.
Per favorire una maggiore attenzione sui rischi per la salute connessi all’esposizione al radon, diverse regioni d’Italia, in coerenza con il piano nazionale radon del Ministero della Salute, hanno approvato delle leggi ad hoc, predisposte con il “supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.
Puglia, Campania e Liguria sono tra le prime regioni ad avviare un percorso di regolamentazione dell’esposizione della popolazione al gas radon, evidenziando la necessità di agire con sistemi idonei per la soluzione di tale problematica.
In Regione Puglia la legge n.30 del 3.11.2016, modificata con la Legge Regionale 9 agosto 2017, n. 36 prevede l’obbligo di misurazione del gas radon per gli edifici aperti al pubblico, pena la revoca dell’agibilità dei locali.
Il piano fissa a 300 Bq/m3 il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso misurato con strumentazione passiva.
In particolare la misurazione deve essere effettuata in edifici destinati all’istruzione e non destinati all’istruzione, su un periodo annuale suddiviso in due semestri primaverile-estivo e autunnale-invernale.
Se dovesse essere rilevata una concentrazione media superiore ai limiti previsti, il proprietario dell’immobile è obbligato a presentare al comune interessato, entro e non oltre sessanta giorni, un piano di risanamento con relativa proposta di cronoprogramma di realizzazione delle opere le cui previsioni non potranno superare un anno. Il piano di risanamento è approvato dal comune entro e non oltre sessanta giorni dalla sua presentazione, previa richiesta di esame e parere alla Asl competente.
In Regione Campania è stata promulgata la Legge regionale 13/2019 che invece stabilisce che per le nuove costruzioni e per quelle oggetto di interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria, il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso, non può superare la media annua di 200 Becquerel per metro cubo (Bq/m3), misurato con strumentazione passiva e attiva. Per gli edifici strategici e destinati all’istruzione, compresi asili nido e scuole materne, la legge regionale campana obbliga gli esercenti delle attività ad eseguire misure annuali con strumentazione attiva e passiva fissando un limite su base annuale di 300 Bq/m3. Per i locali a piano terra e aperti al pubblico, ad esclusione di quelli residenziali, la legge regionale obbliga gli esercenti delle attività ad eseguire misure annuali con strumentazione passiva fissando un limite su base annuale di 300 Bq/m3.
Come per la Legge Regionale pugliese, anche quella campana prevede la sospensione del certificato di agibilità dell’edificio in caso di mancata esecuzione e/o trasmissione delle misurazioni.
Anche in questo caso, se il livello di concentrazione dovesse risultare superiore al limite fissato per legge, il proprietario dell’immobile dovrà presentare al Comune interessato un piano di risanamento per l’approvazione previo parere della Asl competente.
La Regione Liguria ha invece approvato il “Piano di monitoraggio del gas Radon presso gli edifici pubblici e privati", tra cui anche plessi scolastici liguri di ogni ordine e grado, attraverso il posizionamento di rilevatori al fine di avere un quadro complessivo dell’intera regione, come peraltro richiesto dal Piano Nazionale di Prevenzione.
Alla luce delle indicazioni normative fin qui analizzate, befreest può intervenire nella fase di caratterizzazione dei locali, presentando anche notevoli vantaggi in termini di affidabilità e tempestività dell’elaborazione dei dati.
L’installazione dei dispositivi di rilevazione nose permette infatti di ricevere informazioni continue in tempi assolutamente inferiori (tempo di taratura del sensore inferiore a una settimana se non pre-testato) rispetto quelli richiesti con una rilevazione passiva (un anno) e fornisce inoltre un’immediata verifica circa l’attuazione di contromisure di ventilazione controllata dal sistema integrato che consentirà di evitare la formazione di concentrazioni dannose.
Ma non solo. Nei casi in cui fosse già stata eseguita la caratterizzazione, nose potrà essere installato come sistema integrato e tramite neuron che controlla i sistemi di ventilazione, essere lo strumento più idoneo per l’esecuzione del piano di risanamento necessario a mitigare la presenza di gas radon rilevata in fase di caratterizzazione degli edifici obbligati.
Un valido strumento di monitoraggio attivo, una soluzione a portata di mano per enti pubblici ed amministrazioni locali, ma anche aziende e privati cittadini.
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